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Disposizioni Generali

Riferimenti normativi:
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Ultimo aggiornamento:
 01/10/2019 09:06

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 10 Comma 8 Lettera A

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione

Ultimo aggiornamento:
 28/04/2017 15:18

Atti Generali

Riferimenti normativi:
 Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

12 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Ultimo aggiornamento:
 22/01/2019 10:32

Oneri informativi per cittadini e imprese

Riferimenti normativi:
 
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

Articolo 34 Comma 1,2

Trasparenza degli oneri informativi

I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 -

Documenti allegati:

Scadenzario obblighi amministrativi

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 -

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Burocrazia zero

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 -

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Attestazioni OIV o di struttura analoga

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Bandi di gara e contratti

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 37 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.


Ultimo aggiornamento:
 10/11/2020 11:55

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Organizzazione

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 -

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Organi di indirizzo politico-amministrativo

Riferimenti normativi:
 
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

Articolo 13 Comma1 Lettera A

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;


DLgs 14 marzo 2013, n. 33

Articolo 14 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico



Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
il curriculum;
i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio


La Delibera CIVIT n. 65/2013 in "Applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013 ai Comuni" recita: "sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"
Ultimo aggiornamento:
 09/03/2017 14:48

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Riferimenti normativi:
 
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

Articolo 47

Sanzioni per casi specifici

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento:
 -

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Articolazione degli uffici

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 13 Comma 1 Lettera B,C

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b. all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c. all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

Ultimo aggiornamento:
 02/05/2017 15:38

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Riferimenti normativi:
 
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

28 Comma 1

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
Ultimo aggiornamento:
 -

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Telefono e posta elettronica

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 13 Comma1 Lettera D

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d. all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Ultimo aggiornamento:
 09/03/2017 15:00

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Consulenti e collaboratori

Riferimenti normativi:
 

Ultimo aggiornamento:
 14/02/2020 08:38

Personale

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 26/09/2020 09:42

Dirigenti

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 15 Comma 1,2,5

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonchè di collaborazione o consulenza:
    1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
    2. il curriculum vitae;
    3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
    4. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
  2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche

amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.


DLgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 10 Comma 8 Lettera D

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

d. i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonchè i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Ultimo aggiornamento:
 02/05/2017 10:39

Incarichi amministrativi di vertice

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 -

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Personale non a tempo indeterminato

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 17 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Individuazione supplenza classe di concorso A011
Ultimo aggiornamento:
 10/11/2020 13:24

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Posizioni organizzative

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 10 Comma 8 Lettera D

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

d. i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonchè i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Ultimo aggiornamento:
 -

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Dotazione organica

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 16 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Ultimo aggiornamento:
 -

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Tassi di assenza

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

16 Comma 3

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Ultimo aggiornamento:
 03/05/2017 11:27

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001

articolo 18, articolo 53 Comma 1, Comma 14

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Ultimo aggiornamento:
 04/10/2018 10:22

Contrattazione integrativa

Riferimenti normativi:
 


CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUZIONE SCOLASTICO ANNO 19-20



DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 55, c. 4, DLgs n. 150/2009

21 Comma 2

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUZIONE SCOLASTICO ANNO 19-20​
Ultimo aggiornamento:
 21/09/2020 08:11

Contrattazione collettiva

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

21 Comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche.

Ultimo aggiornamento:
 21/06/2017 14:39

OIV

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013

articolo 10 Comma 8 Lettera C

c. i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009

Ultimo aggiornamento:
 -

Documenti allegati:

Bandi di Concorso

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012

articolo 19 Comma 1,2

Bandi di concorso

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
  2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonchè quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Determina Dirigenziale
Ultimo aggiornamento:
 08/09/2020 13:06

Performance

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 06/03/2017 10:47

Documenti allegati:

Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Piano della Performance

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Relazione sulla Performance

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Ammontare complessivo dei premi

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 04/05/2017 15:12

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Dati relativi ai premi

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Benessere organizzativo

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Enti controllati

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.


  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente
    1. l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle

attività di servizio pubblico affidate;b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Enti pubblici vigilati

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 22 Comma 1 Lettera A

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
    1. l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Società partecipate

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 22 Comma 1 Lettera B

b. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Enti di diritto privato controllati

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 22 Comma 1 Lettera B

b. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Rappresentazione grafica

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

22 Comma 1 Lettera D

d. una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Attività e procedimenti

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Dati aggregati attività amministrativa

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

24 Comma 1

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa


Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

Ultimo aggiornamento:
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Tipologie di procedimento

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 35 Comma 1,2

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
    1. una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
    2. l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
    3. il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
    4. per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
    5. le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
    6. il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
    7. i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
    8. gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
    9. il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
    10. le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
    11. il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
    12. i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
  2.  Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Ultimo aggiornamento:
 -

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Monitoraggio tempi procedimentali

Riferimenti normativi:
 DLgs 14 marzo 2013, n. 33


24 Comma 2

Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Ultimo aggiornamento:
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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

35 Comma 3

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a. i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b. le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c. le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti

Ultimo aggiornamento:
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Provvedimenti

Riferimenti normativi:
 Delibera del Consiglio di Istituto del 20.02.2019
Delibera del Consiglio di Istituto del 20.02.2019
Ultimo aggiornamento:
 13/03/2019 10:57

Provvedimenti dirigenti

Riferimenti normativi:
 

determina dirigenziale avvio manifestazione di interesse stage di alternanza scuola/lavoro

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33


articolo 23 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
    1. autorizzazione o concessione;
    2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    3. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
    4. accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

determina dirigenziale avvio manifestazione di interesse stage di alternanza scuola/lavoro
Ultimo aggiornamento:
 07/08/2019 11:58

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Provvedimenti organi indirizzo-politico

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 23 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
    1. autorizzazione o concessione;
    2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    3. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
    4. accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11.09.2020
Ultimo aggiornamento:
 21/09/2020 08:48

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Controlli sulle imprese

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
    1. l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
    2. l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Ultimo aggiornamento:
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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 27

  1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
    1. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
    2. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
    3. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
    4. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
    5. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
    6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 26 Comma 2

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 26 Comma 1

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Ultimo aggiornamento:
 06/05/2017 10:58

Documenti allegati:

Criteri e modalità

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 26 Comma 2

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 26 Comma 1

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Ultimo aggiornamento:
 06/05/2017 10:58

Documenti allegati:

Atti di concessione

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 27

  1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
    1. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
    2. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
    3. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
    4. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
    5. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
    6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 26 Comma 2

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.


Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 26 Comma 1

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Ultimo aggiornamento:
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Bilanci

Riferimenti normativi:
 CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 - MODELLO H
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 - MODELLO H
Ultimo aggiornamento:
 18/09/2020 12:56

Bilancio preventivo e consuntivo

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 29 Comma 1

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi


  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020
Ultimo aggiornamento:
 21/01/2020 14:13

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 29 Comma 2

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Beni immobili e gestione patrimonio

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Patrimonio immobiliare

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Canoni di locazione o affitto

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Pagamenti dell'amministrazione

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
 16/01/2018 09:06

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Indice tempestività 1° trimestre 2020
Ultimo aggiornamento:
 07/10/2020 14:26

IBAN e pagamenti informatici

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

articolo 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici


  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ultimo aggiornamento:
 04/05/2017 15:36

Documenti allegati:

Elenco debiti scaduti

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Piano dei pagamenti

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Elenco debiti comunicati ai creditori

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

31 Comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Servizi erogati

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Carta dei servizi e standard di qualità

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Class action

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Costi contabilizzati

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Tempi medi di erogazione dei servizi

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Documenti allegati:

Liste attesa

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Opere pubbliche

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs 12 aprile 2006, n. 163

articolo 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

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Pianificazione e governo del territorio

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

39

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
    1. gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti;
    2. per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
  2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
  3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
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Informazioni ambientali

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

  1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

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Strutture sanitarie private accreditate

Riferimenti normativi:
 

DLgs 14 marzo 2013, n. 33

41 Comma 4

E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

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Interventi straordinari e di emergenza

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

  1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi

comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d. le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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Altri contenuti

Riferimenti normativi:
 
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Altri contenuti - Corruzione

Riferimenti normativi:
 

Delibera Civit n. 50/2013

Allegato 1 Delibera Civit n. 50/2013

Occorre pubblicare i seguenti contenuti: Piano triennale di prevenzione della corruzione, Responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabile della trasparenza, Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, Relazione del responsabile della corruzione, Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT (ora ANAC), Atti di accertamento delle violazioni

Patto di integrità​
Ultimo aggiornamento:
 01/10/2019 09:03

Altri contenuti - Accesso civico

Riferimenti normativi:
 

Dlgs 33/2013, Delibera Civit n. 50/2013

articolo 5 - Allegato 1 Delibera Civit n. 50/2013

Occorre Pubblicare: nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Ultimo aggiornamento:
 10/03/2017 10:52

Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Riferimenti normativi:
 
Ultimo aggiornamento:
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Dati ulteriori

Riferimenti normativi:
 
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